b)
Orario di lavoro
A
decorrere dalla data del 1°
gennaio 2017 la
durata settimanale dell’orario
normale di lavoro è
fissata in 38 ore.
L’introduzione
del nuovo orario di lavoro settimanale di 38 ore sarà preceduta
dalla seguente procedura tra le parti in ordine alla determinazione
delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nelle
diverse e particolari condizioni lavorative: l’azienda invierà la
documentazione necessaria alle RSU congiuntamente alle strutture
territoriali delle organizzazioni sindacanti stipulanti fissando
un Incontro entro 15 giorni dalla data di trasmissione. Il confronto
si svilupperà nei successivi
15 giorni
concludendosi comunque entro 30 giorni dall’inizio della procedura.
A
totale compensazione
dell'aumentato orario di
lavoro, ai lavoratori in forza 31 dicembre
2016, escluso il personale
di cui all'art. 17,
comma 5 del D.lgs. n.
66/2003 ed i
lavoratori cui l'azienda comunque non richieda il rispetto di un
prestabilito orario
di lavoro giornaliero,
viene
attribuito dal 1 gennaio 2017
monte ore annuo
pro-capite di permessi
retribuiti
pari a 30 ore,
da fruire con le modalità
previste dall'articolo 21, lett.
b, comma 1, fatta salva la
misura oraria minima. A decorrere
dallo gennaio 2018 il
monte
ore passerà a 34 ore annuali,
con esclusione
del personale amministrativo e
dei lavoratori dei settori
indiretti non operativi nonché
dei lavoratori con ridotte
capacità
lavorative inidonei alle
mansioni operative
verificati In sede aziendale. Nel
quadro dell’attuazione degli
adempimenti previsti
in relazione
all'entrata in vigore del nuovo
orario settimanale di lavoro,
l'adozione dei più
diversi provvedimenti
organizzativi prevista
dal piano aziendale garantirà la salvaguardia dei
posti
di lavoro. Le
38 ore settimanali
vanno considerate
al netto
delle operazioni
accessorie quali indossare o
togliere gli Indumenti di
lavoro, doccia ecc., che
vengono effettuate oltre tale orario ed
i cui tempi non sono
computati ai fini
del riconoscimento
delle maggiorazioni
contrattualmente previste per
lavoro straordinario. Le prestazioni
di lavoro
straordinario diurno feriale
sono compensate
con la retribuzione individuale
oraria maggiorata del
13% sulle
prime 75 ore;
20% dalla
settantaseiesima ora alla
centocinquantesima
ora; 33 % per
le ore annue
eccedenti la centocinquantesima
ora. La durata
massima
dell'orario di lavoro, che
potrà
essere richiesta e dovrà
essere prestata, è
ridotta a 48
ore settimanali
e 9 ore giornaliere.
Aumento
dell’orario di lavoro: un salto indietro di 40 anni.
Rappresenta
la cessione di una parte del nostro tempo di vita a favore
dell’azienda. Ma considerando la realtà di chi ha grosse
difficoltà ad arrivare a fine mese, è bene fare due conti, facendo
riferimento
alla paga di un lavoratore livello 3°A senza scatti di anzianità:
38 ore settimanali corrispondono a
circa 8,6 ore in più al mese che equivarrebbero a un costo di
prestazione straordinaria per l’azienda di 131,8euro considerata la
maggiorazione del 31% nel CCNL precedente. In cambio l’azienda ci
compensa con 30 ore di permesso retribuito annuo che corrispondono a
2,5 ore mensili ad un costo di 29,25euro calcolate sempre sul
suddetto parametro 3°A. Ma in uno slancio di magnanimità a
decorrere dal 1°gennaio 2018 i permessi salgono a 34 ore e cioè a
2,83 ore mensili, con un aggravio per l’azienda di 33euro a fronte
della perdita per il lavoratore di 131,8euro.
Il
richiamo all’art.21 significa che il godimento dei permessi deve
essere compatibile con le esigenze di servizio.
Dei
suddetti permessi non godranno il personale amministrativo, i
lavoratori inidonei e gli assunti dopo il 31 dicembre 2016.
Il
tempo dedicato a indossare e togliere gli indumenti compreso docce
comprese, rimarrà al di fuori delle 38 ore, quindi a carico del
lavoratore, malgrado numerose sentenze abbiano condannato tale
scelta.
Tuttavia
i firmatari ci garantiscono che tale aumento dell’orario di lavoro
non metterà a rischio la salvaguardia del posto di lavoro (sic!)
Straordinari
Le
prime 75 ore con una maggiorazione del 13% e le seconde 75 ore al 20%
equivalgono a 2044,6euro riferite sempre al parametro 3°A, mentre
con le maggiorazioni del CCNL ancora in vigore, 150 ore ammontano a
2205,45euro con una perdita di 160,85euro.
c) Classificazione
del personale
1.
Introduzione
di un nuovo livello professionale
"S"
con
retribuzione base inferiore all'attuale livello1°, cui
attribuire nuovo parametro 90;
2.
Ampliamento
della
declaratoria del livello professionale
1°
dell’area spazzamento
e raccolta ai lavoratori che utilizzano anche veicoli richiedenti il
possesso della patente di categoria B.
3.
Armonizzazione
e adeguamento del sistema di classificazione alla luce delle novità
dei punti 1
e 2 e nuove tecnologie e
metodologie di lavoro.
Introduzione
del nuovo livello “S” (“esse” come sottopagato oppure
elegantemente salario d’ingresso) che sfonda al ribasso la scala
parametrale e una retribuzione inferiore al 1° livello del 10%.
Livellamento a ribasso delle professionalità a cui era riconosciuto
il 2° livello. I conducenti che utilizzano veicoli aziendali
richiedenti la patente B potranno rimanere al 1° livello.
Al
punto 3 ci promettono che amplieranno le mansioni ai livelli “S”
e 1° per sbarrare gli avanzamenti professionali e l’incremento
salariale del 2° livello.
d)
Permessi sindacali retribuiti
Il
monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti
previsto
dall'art.
57, lett.
C)
a
far data dallo gennaio 2017 sarà pari a 5,5
ore per
il numero dei dipendenti in forza alla data del 10 gennaio di ciascun
anno.
Il
monte
ore previsto dall'art.
57 lettera B) a far data dal 1° gennaio 2017 sarà pari ad un’ora
per il numero dei dipendenti
in forza
alla data dello gennaio di ciascun
anno.
II
personale in aspettativa retribuita per motivi sindacali di cui alla
lettera E) dell'art. 57) del
CCNL alla data del 1
luglio 2016
che maturi
entro il 30 giugno
2019 del presente
contratto i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico non
verrà sostituito.
Ai
componenti nazionali e territoriali delle OO.SS. verranno ridotti i
permessi sindacali in una percentuale dello 8,4%, mentre alle RSU
elette direttamente dai lavoratori, con cui ne condividono l’attività
e le problematiche sul posto di lavoro, raccolgono e rappresentano
direttamente le istanza sindacali nei confronti dell’azienda, i
permessi sindacali sono decurtati del 50%. E’ chiara la volontà di
allontanare i lavoratori dai tavoli di trattativa.
Per
i distaccati sindacali in aspettativa retribuita ( come ad esempio i
firmatari di questo capolavoro), che andranno in pensione entro il 30
giugno, possono stare tranquilli perché non c’è pericolo di
ritornare al lavoro, ma non potranno essere sostituiti.
e)
Malattia
Le parti si
impegnano a revisionare la disciplina contrattuale delle malattie di
breve
durata al fine di contenere e ridurre tali assenze e comunque non
superare
il dato medio di assenteismo del 4,7%.
La
definizione
del nuovo sistema contrattuale dovrà intervenire entro e non oltre
il
31 dicembre
2016;
a
tal fine le parti convengono che
la
corresponsione
dell’aumento dell'indennità Integrativa speciale di cui all'art.
32.
lett.
L)
del
CCNL
previsto dal
presente
accordo con decorrenza 1
gennaio
2017,
sia comunque
contestuale all'entrata in vigore della suddetta nuova
regolamentazione.
In ogni' caso la corresponsione
avverrà non oltre il
31
maggio
2017.
Non
c’è dato ancora sapere a quanto ammonterà la penalizzazione
economica della malattia.
Nella
normativa tuttora in vigore del CCNL si arriva progressivamente a
una trattenuta di euro 30 ad evento per la malattia breve (fino a 5
giorni). L’impegno delle parti a una revisione della disciplina
contrattuale ci preannuncia l’intenzione dichiarata di un aumento
della trattenuta fino a 45euro.
L’abbassamento
del tasso di assenza per malattia al di sotto del 4,7% non tiene
conto delle patologie che caratterizzano spesso gli eventi morbosi
nella nostra categoria e che non sono riconosciuti come malattia
professionale. Lombosciatalgie, lombalgie, strappi e contratture
muscolari, protusioni e ernie del disco sono spesso le cause delle
malattie brevi, conseguenza dello spostamento e sopraelevazione dei
carichi per gli operatori e della conduzione dei mezzi pesanti per
gli autisti. L’eventuale aumento dell’Indennità Integrativa
Speciale ( peraltro pagata dai lavoratori perché sta dentro
all’incremento salariale di 120euro ) non compenserà le trattenute
sulla malattia considerando che la categoria è condannata a lavorare
per strada fino all’età di 67 anni (per ora).
f) Fondo di
solidarietà di settore
Le
Parti concordano l'istituzione del
Fondo di solidarietà
di settore finalizzato prioritariamente
all'esodo, che presumibilmente entrerà
in Vigore
da luglio 2018 ovvero
dalla data prevista nei
provvedimenti
autorizzatori da
parte delle autorità
competenti e per la cui
disciplina si rimandano
ad un apposito incontro. Se le Parti
non troveranno o sarà impossibile
istituire il Fondo
si incontreranno
per destinare le
risorse assegnate al fondo ad altri istituti welfare contrattuale.
Visto
l’irresponsabilità delle recenti politiche sulle pensioni che
rischia di parcheggiare in futuro una massa di anziani e non idonei
nei posti di lavoro, la costituzione di un Fondo di solidarietà sarà
un palliativo al rischio di trovarsi senza lavoro e pensione a causa
di mancata ricollocazione per inidoneità o esuberi e licenziamenti
che potrebbero derivare dai processi di privatizzazione.
Stime
ottimistiche parlano di un assegno di “accompagnamento finale” di
4-5000euro (un piatto di lenticchie in attesa della pensione).
e
sigle firmatarie saranno compensate con incarichi nel C.d.A. del
Fondo.
g)
Adeguamento della regolamentazione del diritto di sciopero
Le
Parti si danno reciprocamente atto della necessità di procedere alla
modifica
del
regolamento dell'esercizio del diritto dì sciopero e al tal fine si
impegnano a
predisporre
una proposta condivisa, entro e non oltre il 31
dicembre
2016 da
sottoporre
alla competente Commissione. Resta comunque inteso che nei
tempi
indicati le proposte delle parti saranno
trasmesse alla competente Commissione d' Garanzia.
L’adeguamento
della regolamentazione del diritto di sciopero recepirà la richiesta
della Commissione di Garanzia di non proclamare astensioni dal lavoro
di 48 ore a ridosso della domenica, come se non bastassero tutte le
restrizioni della L.146.
Da
anni sono complici e firmano accordi per le restrizioni del diritto
di sciopero, ma poi rispondono all’incazzatura dei lavoratori che
“vorrebbero ma non possono” perché la legge non gli permette di
scioperare.
h)
parte economica
L’incremento
complessivo di 120 euro lordi a regime, in considerazione di quanto
previsto nei precedenti punti del presente accordo, viene così
suddiviso:
1.
aumento tabellare: 70 euro lordi a parametro 3°, di cui:
- 1° agosto 2016 : 25 euro
- 1° luglio 2017: 25 euro
- 1° dicembre 2018: 20 euro
2.
indennità integrativa (art. 32 CCNL) : 20 euro lordi, con
decorrenza 1° gennaio 2017, salvo
quanto previsto al precedente
punto e)
3.
quote
Welfare:
30 euro di cui:
- aumento
del
contributo Fasda: 9 euro dal 1°
aprile 2017
- aumento
del
contributo Previambiente: 10 euro
dal
1° ottobre 2016
- aumento
del contributo Rubes Triva: 1eurodal 1° gennaio
2017
- contributo
di finanziamento del Fondo di
solidarietà bilaterale da costituirsi a norma dell'art.26
del
D. Lgs.
n. 148/2015:
10 euro dal
1° luglio 20 18
Ai
lavoratori In servizio alla data di sottoscrizione del presente
verbale, viene riconosciuto
un importo
Una
Tantum di 200euro lordi, non parametrati,
ad
integrale copertura
della vacanza contrattuale, pertanto dal 10.11.2015 fino
alla data del 31 luglio 2016,
così riconosciuti: 100 euro lordi ad agosto 2016 e
100euro
lordi a
gennaio 2017. Ai lavoratori assunti successivamente allo novembre
2015 l'importo Una Tantum
è
corrisposto
in misura proporzionale ai
mesi
di servizio prestati dalla data di assunzione alla data di effettiva
vigenza del presente Verbale. A tal fine, le frazioni di mese di
servizio pari o superiori
a
15 giorni
sono computate come mese Intero, trascurandosi
quelle
inferiori. II compenso
spettante
ai termini
dei precedenti commi è proporzionalmente
ridotto al personale con contratto
di lavoro a tempo
parziale, in relazione alla
ridotta
prestazione
lavorativa. Il suddetto
compenso
non è
utile
ai
fini di alcun istituto contrattuale e/o legale. Il compenso in parola
non matura per i periodi di assenza che non danno diritto a
retribuzione.
Con
l’incremento salariale di 120 euro lordi che ci vengono
riconosciuti, rimborsiamo tutte le quote che le aziende ci versano
sui fondi integrativi oltre alle quote che mensilmente agli iscritti
vengono trattenute in busta paga. Tutti “fortunati privilegi”
che le OO.SS. ci hanno riservato dopo aver rinunciato a salvaguardare
le pensioni e contrastare i tagli alla sanità pubblica.
In sostanza oltre a versare
contributi e pagare le tasse allo Stato, Regioni e Comuni, ci
ripaghiamo previdenza e assistenza sanitaria. I Fondi integrativi e
quindi i soldi dei lavoratori rappresentano un sostanzioso guadagno
per banche e assicurazioni, e i loro C.d.A garantiscono incarichi
alle OO.SS.
Le
quote Welfare di 30euro vengono trattenuti a tutti
i lavoratori ma chi è affetto da grave patologia, non può usufruire
di FASDA perché come tutte le assicurazioni “non coprono il
rischio”.
Con
euro 20 ci paghiamo l’aumento dell’Indennità Integrativa, e così
l’aumento
tabellare
del salario si riduce a 70 euro lordi che saranno diluiti nei
prossimi 2 anni e mezzo.
Con
l’importo Una Tantum di 200 euro, che corrispondono a 22,2 euro al
mese hanno risparmiato sull’aumento tabellare degli ultimi 9 mesi.
Nei precedenti 18 mesi , fra Una Tantum e AFM gli siamo costati
ancora meno, 15 euro…….naturalmente tutto scaglionato.
i)Art.
6 CCNL
vigente
Dichiarazione
a verbale
Ferma
restando
l'applicazione delle normative di legge vigenti in materia di
avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento
di servizi
del
ciclo
integrato dei rifiuti e
fatta
salva
l'entrata in vigore di nuove normative in materia, a seguito di
subentro di una nuova impresa, le aziende di cui all’art.6 del CCNL
riconoscono, per quanto di competenza, al solo personale già in
servizio
alla data del 6.03.2015,
in
via transitoria ed eccezionale e fino alla data di vigenza del
presente CCNL, il regime sanzionatorio di cui all'art. 18
della
L.
300/1970
come
modificato dalla legge 92/2012 nell’ipotesi di licenziamento
individuale.
I)
Art.
8 CCNl vigente
.
I
Le
parti concordano di eliminare dal comma 1
lettera
d) la locuzione “il trattamento economico e normativo previsto dal
CCNL del settore dei servizi
ambientali"
sostituendolo con "l'applicazione di uno dei due CCNL dei
servizi
ambientali
specifici del settore stipulati dalle 00.SS.
comparativamente
più
rappresentative".
Resta invariata l'eccezione all’applicazione dei CCNL dei servizi
ambientali prevista dall’art.8 lettera B
Se
nelle premesse di un CCNL di categoria si recepiscono le modifiche
legislative del Decreto Madia che apre la via alle privatizzazioni
dei servizi pubblici locali; si recepisce il nuovo del Codice degli
Appalti che azzera tutte le clausole di salvaguardia a garanzia del
posto di lavoro; si recepisce l’implementazione dei modelli
organizzativi imposti dal mercato che reclamano competitività e
flessibilità, la partita è persa in partenza. Infatti gli articoli
6-7-8, con tutti i loro limiti, imponevano un sistema
di regole al mercato del lavoro perchè garantivano il posto di
lavoro e il contratto più favorevole nel cambio d’appalto.
Su
tutto ciò le OO.SS. confermano, in caso di cambio d’appalto,
l’applicazione del Jobs Act per tutti, tranne per chi è stato
assunto prima del 6-3-2015 ma solo in via transitoria ed eccezionale
e fino alla data di scadenza del presente CCNL (che comunque
sottostaranno alla legge Fornero),
e lasciano piena libertà sul CCNL da applicare senza obbligatorietà
per quello più favorevole.
Considerazioni
finali:
Se
Confindustria canta vittoria definendo la firma del nuovo CCNL “una
svolta DECISIVA
nel panorama contrattuale italiano”, idem Utilitalia, significa che
qualcun altro ha perso.
Per
i lavoratori dell’Igiene Ambientale questo contratto rappresenta
uno scandaloso salto indietro, perché:
- aumenta l’orario di lavoro, abbatte i costi per il lavoro straordinario e abbassa i livelli professionali.
- riduce pericolosamente tutte le garanzie del posto di lavoro, a cominciare dall’applicazione del Jobs Act fino ai cambi d’appalto che si preannunciano sul tutto il settore. Con i Decreti Madia si aprono definitivamente la strada alle privatizzazioni.
Entro
il 15 settembre l’ipotesi di accordo deve essere sottoposta a
consultazione fra i lavoratori, conosciamo bene i metodi truffaldini
che le OO.SS. metteranno in campo per garantire la ratifica della
firma, perché si mette in gioco la legittimità della loro
rappresentanza.
Ma è importante che i lavoratori sappiano e siano consapevoli che se
accetteranno questo accordo, i firmatari avranno mano libera per
attaccare l’istituto della malattia, dello sciopero e del riposo
settimanale della domenica.
Invitiamo
tutti i lavoratori a costituire i comitati per il no e a raccogliere
le firme per il no all’accordo in tutti i posti di lavoro.
Chi
lotta può perdere,
chi
non lotta ha già perso.